Art. 1.

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di deputato non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».